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Amm. Straordinaria Grandi Imprese in Crisi |
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TITOLO II 1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. 2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
La nomina del comitato dei creditori, nel contesto della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, può essere rimessa dal Tribunale al Gd che vi provvederà, dopo l’individuazione da parte del Commissario giudiziale, dei creditori aventi i requisiti previsti dall’art. 40 LF. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 26 aprile 2010 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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