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Massimario di Diritto Bancario |
a cura di |
Aldo Angelo Dolmetta |
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GARANZIE
La richiesta di sequestro giudiziario del documento contenetene una fideiussione a prima richiesta stipulata tra il ricorrente ed un istituto di credito (terzo) non può trovare accoglimento poiché il contratto autonomo di garanzia è caratterizzato dall’assenza di una controversia accessoria necessaria per il vincolo di strumentalità tra la misura cautelare reale richiesta ed il giudizio di merito. (Nel caso di specie, l'obbligazione della banca garante è del tutto autonoma rispetto all'obbligo principale di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa. L’assenza di accessorietà sarebbe svilita dall’ammissibilità di una misura cautelare tesa a paralizzare proprio quel risultato che costituisce la ratio dell’istituto) (negli stessi termini, Ord. Trib Lecce, Sezione Distaccata di Tricase, Antonazzo-Solera del 7 marzo 2012; Ord. Trib Prato 30 maggio 2011, RG 8/11, inedite). (Gabriele Positano) (riproduzione riservata) Tribunale Lecce 25 ottobre 2012
Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 c.c.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata) Tribunale Reggio Emilia 18 ottobre 2012
La clausole per cui «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore» principale importa deroga alla tutela del fideiussore, come disposta dall’art. 1957 c.c.. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata) Tribunale Reggio Emilia 12 ottobre 2012
L’exceptio doli, strumento disposizione della banca per bloccare l’incasso della garanzia, si legittima ove sussistano prove evidenti e sicure della mala fede del beneficiario, ovvero nell’ipotesi in cui la richiesta di escussione risulti prima facie abusiva o fraudolente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 14 maggio 2012
In applicazione della regola simul stabunt simul cadent, la fideiussione bancaria rilasciata a garanzia del pagamento previsto da un contratto di fornitura di un prefabbricato giudizialmente risolto, deve considerarsi priva di efficacia. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 14 maggio 2012
Appartiene al genere dei contratti autonomi di garanzia la fideiussione bancaria contenente clausola che obbliga la banca al pagamento dell'importo garantito su semplice richiesta scritta del creditore, a mezzo raccomandata r.r., rimossa ogni eccezione anche in ordine al rapporto sottostante. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 13 dicembre 2011
Non è ravvisabile il c.d. periculum in mora idoneo a giustificare l'inibitoria dell'escussione di un contratto autonomo di garanzia nel pericolo di chiusura delle linee di credito di cui gode il debitore, potendo ciò verificarsi solo quale conseguenza della segnalazione del debitore ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, segnalazione che può essere evitata attraverso il pagamento degli importi in contestazione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 13 dicembre 2011
La mancata richiesta, da parte della banca garantita, della speciale autorizzazione prevista dalla norma dell’art. 1956 c.c. comporta la liberazione del fideiussore, se questi ha nel frattempo alienato la partecipazione prima posseduta nella società debitrice principale. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò)
Il fideiussore, che sostiene la propria liberazione per non essere stato richiesto di autorizzare l’ulteriore finanziamento concesso al debitore principale, è onerato della prova del sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Roma 07 febbraio 2011
Se viene precisato l’ammontare massimo della somma per la quale la garanzia viene assunta, è valida la fideiussione prestata per qualunque credito nei confronti del debitore principale e in rapporto a qualsiasi genere di operazione, pure in mancanza di preventivo interpello del fideiussore da parte della banca garantita. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Napoli 11 gennaio 2011
È nulla per illiceità della causa (art. 1344 c.c.) la fideiussione rilasciata alla banca dal padre a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio, la quale preveda la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa dal fideiussore e venga rilasciata poco prima dell’erogazione al figlio, da parte della stessa banca, di un finanziamento, di importo pari alla fideiussione, garantito da ipoteca sui beni in precedenza donati dal padre al figlio. Detta fideiussione è, infatti, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 549 c.c., in quanto avrebbe l’effetto di dissuadere il legittimario erede dal promuovere l'azione di riduzione, posto che l'incremento patrimoniale che deriverebbe dal vittorioso esperimento di detta azione sarebbe vanificato dal debito portato dall'obbligazione di garanzia. (Andrea Gibelli) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 30 novembre 2010
E' contrario ai principi di diligenza, correttezza e buona fede il comportamento della banca che avendo concordato con due società cui aveva revocato gli affidamenti un graduale rientro delle esposizioni, dopo aver constatato il mancato rispetto del piano ed invitato i debitori principali ed i garanti all'immediato versamento del dovuto, ha proceduto, prima ancora di verificare l'avvenuta ricezione dell'invito al rientro da parte del garante e di notificare allo stesso l'ingiunzione di pagamento, ad iscrivere ipoteca legale sui beni del medesimo ed inviato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia la relativa segnalazione. Il dovere di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni imposto dall'art. 1176 cod. civ. deve essere letto con particolare rigore laddove una parte contrattuale sia un Istituto di Credito e ciò in considerazione della professionalità che è legittimo pretendere da coloro che gestiscono la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito. Tribunale Mantova 06 aprile 2006 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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