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Massimario di Diritto Bancario |
a cura di |
Aldo Angelo Dolmetta |
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ONERI ECONOMICI
Non rispetta i requisiti della necessaria determinatezza dell’oggetto del contratto e delle relative pattuizioni la clausola per cui le valute sono applicate secondo gli usi abitualmente praticati sulla piazza. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 01 ottobre 2012
Il problema della «correttezza sostanziale» della prassi bancaria che ferma la valuta degli addebiti per insoluti alla data scadenza dell’effetto o della ricevuta, portando invece la valuta degli accrediti a otto giorni lavorativi dopo la scadenza, è superata dalle norme degli artt. 20 e 23 d.lgs. n. 11/2010, che fissano il tempo massimo di esecuzione dell’operazione e nel contempo dispongono la tempestività della messa a disposizione dei fondi accreditati. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata) ABF Milano 10 novembre 2010
Deve ritenersi generica la deduzione circa la fittizietà ed illegittimità dei c.d. giorni valuta applicati dalla banca a fronte della previsione contrattuale di condizioni particolari per l’addebito degli assegni emessi dal correntista. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 21 gennaio 2010
Deve ritenersi nulla, per indeterminatezza, la clausola che, quanto alla decorrenza delle valute, faccia riferimento ai criteri usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 18 gennaio 2010
E’ nullo per mancanza di causa l’addebito derivante dall’applicazione della c.d. valuta fittizia poiché tale pratica si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata) Tribunale Lecce 16 dicembre 2009
E’ nulla per genericità ed in quanto fa riferimento a documenti di formazione successiva e unilaterale la clausola, contenuta nelle norme uniformi bancarie, che, in relazione ad operazioni diverse da quelle concernenti addebiti e accrediti di assegni bancari, circolari vaglia o titoli similari, stabilisce esse vengano regolate con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto e per esse, in difetto di specifica pattuizione, deve valere il principio che gli interessi attivi a favore del correntista decorrono dalla data in cui la banca ha acquistato la disponibilità degli importi da quegli versati e che gli interessi passivi decorrono invece dalla data in cui la banca stessa si è privata della disponibilità dei relativi importi secondo le disposizioni dei cliente. (mb) Appello Brescia 13 febbraio 2008
E’ nulla la clausola, contenuta all’art. 7 delle norme uniformi bancarie, che regola le valute in relazione agli addebiti ed agli accrediti di interessi, sia in quanto viene alterato il principio di corrispettività delle prestazioni sia perché generica, non consentendo di determinare il criterio di computo, dovendo invece valere il principio che gli interessi attivi a favore del correntista decorrono dalla data in cui la banca ha acquistato la disponibilità degli importi da quegli versati e che gli interessi passivi decorrono invece dalla data in cui la banca stessa si è privata della disponibilità dei relativi importi secondo le disposizioni del cliente. (fb) Appello Brescia 23 maggio 2007 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
Convegni e Formazione
Controllo di fattibilità del piano nel concordato preventivo
- Napoli 21 Maggio 2013
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- Cereseto (AL) 24 Maggio 2013
Pre-concordato, piani di ristrutturazione e concordato in continuità aziendale: profili di criticità ed opportunità
- Sansepolcro (AR) 24 Maggio 2013 |
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