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Foglio di giurisprudenza

   Riviste:   Crisi d'Impresa e Fallimento Diritto penale dell'Impresa Diritto della Famiglia e dei Minori

  Massimario di Diritto Bancario

 

a cura di:  

Aldo Angelo Dolmetta

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SERVIZI DI PAGAMENTO E/O DI INCASSO
- bonifico -

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Carta di credito con sistema di sicurezza «a due fattori» - Disconoscimento di un’operazione di addebito - Presunzione di colpa grave del cliente.

La circostanza che l’operazione sia stata compiuta nonostante la presenza di un sistema di sicurezza di autenticazione a due fattori è un indice per sé sufficiente a indicare la mancanza di diligenza del cliente nella gestione degli strumenti atti a preservare la sicurezza delle operazioni da compiersi on line. Invero, l’adozione di adeguati dispositivi da parte dell’intermediario soddisfa l’onere di diligenza esigibile dal bonus argentarius e riversa pertanto sull’utente l’onere di somministrare la prova dell’asserita clonazione. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci e Ugo Malvagna) (riproduzione riservata) ABF Milano 19 aprile 2013



Conto corrente - Bonifico - Mancato rispetto delle forme imposte dalla legge n. 296/2006 - Responsabilità della banca.

Nel caso in cui il cliente chieda alla banca di effettuare un bonifico depositando fatture riferite alla legge n. 296/2006, ma senza indicare nella causale che trattasi di bonifico idoneo a conseguire i benefici di cui alla legge medesima, la banca è responsabile in concorrenza (pari al 50%) della perdita subita dal cliente, allorchè non effettui il bonifico nelle forme idonee a ottenere le detrazioni previste dalla legge n. 296/2006. (Alessandro Botti) (riproduzione riservata) ABF Milano 31 ottobre 2012



Conto corrente - Servizio di home banking - Intrusioni indebite da parte di terzi - Necessarie cautele da parte del cliente - Mancata dimostrazione da parte della banca di aver adottato misure di sicurezza adeguate - Negligenza - Sussistenza.

Nell'ambito del servizio di home banking, il rispetto da parte del cliente delle norme di sicurezza sulla custodia delle credenziali per accedere al servizio è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la possibilità di intrusioni indebite da parte di terzi, intrusioni che possono essere causate da un insufficiente grado di protezione del servizio offerto dalla banca, a prescindere da comportamenti negligenti del cliente. In base a tale principio, la banca deve essere condannata alla rifusione delle somme sottratte al cliente in seguito ad una illecita intrusione nel servizio qualora la banca stessa non dimostri che il cliente abbia violato le norme di custodia delle credenziali di accesso e non offra dimostrazione di aver adottato adeguati accorgimenti tecnici volti a tutelare la sicurezza del correntista o particolari cautele doverose in presenza di un ordine di bonifico con caratteristiche insolite rispetto alla normale operatività del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Asti 03 settembre 2012



Servizi di pagamento – Bonifico – Data contabile di accredito – Necessaria coincidenza con la data di regolamento del bonifico – Non sufficienza di accredito in tarda serata, dopo la fine della «giornata lavorativa».

Posta la norma dell’art. 23 comma 2 d.lgs. n. 11/2010, non può dirsi corretto il comportamento della banca che provvede a rendere disponibile al beneficiario l’importo del bonifico solo in tarda serata (nella specie, tra le 21.30 e le 22.45), comunque dopo la «fine della giornata lavorativa» (:ordinario orario lavorativo) del giorno in cui in cui l’operazione è stata regolata. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Roma 14 ottobre 2011



Adempimento di obbligazioni pecuniarie - Bonifico bancario - Rapporto tra la banca del debitore e quella del creditore - Distinzione tra soggetto indicatario di pagamento e delegato alla riscossione.

Esecuzione di pagamento tramite bonifico bancario - Dovere della banca destinataria di comportarsi secondo correttezza e buona fede - Revoca dell'ordine di pagamento - Dovere della banca di attivarsi con il cliente al fine di ottenere informazioni - Dovere di impedire l'erogazione di somme palesemente non dovute - Excepio doli.

In tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante bonifico bancario, qualora l’ordine di bonifico sia eseguito con il sistema di remote banking e nessun incarico di effettuazione del pagamento sia stato conferito dalla banca presso la quale il debitore è correntista alla banca del creditore, quest’ultima opera in qualità di intermediario o indicatario di pagamento ai sensi dell’art. 1188 cod. civ., in buona sostanza di soggetto delegato alla riscossione da parte del creditore, e perciò in rapporto soltanto con quest’ultimo. (tm) (riproduzione riservata)

La banca destinataria di un ordine di pagamento impartito da altro istituto bancario su un conto corrente acceso presso di essa è tenuta a comportarsi in conformità ai fondamentali principi di correttezza e buona fede, con la conseguenza che, pur non essendo la banca tenuta a vagliare nel merito il contenuto di ogni singola operazione economica, a fronte di circostanze del tutto peculiari che possano legittimamente giustificare apprezzabili dubbi sulla legittimità dell'operazione richiesta, non può limitarsi ad un esame meramente formale della situazione, mediante il solo controllo della correttezza delle coordinate indicate nell'ordine di bonifico. Essa è, infatti, tenuta a fornire al soggetto con cui entra in contatto e che eventualmente richieda la revoca dell'ordine di pagamento già inoltrato, ogni possibile collaborazione, ovviamente nel rispetto dei limiti imposti dal rapporto contrattuale con il proprio correntista e ad attivarsi nei confronti di questi al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie atte ad impedire l'eventuale erogazione in suo favore di somme palesemente non dovute, riservandosi, se del caso, la facoltà di paralizzare l'accredito mediante l'esercizio della excepio doli, astenendosi perciò dal fornire collaborazione nell'esecuzione di attività illecite o scorrette. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Brescia 15 luglio 2010





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FALLIMENTO 1105/2010 - TRIBUNALE DI LOCRI - Bovalino (RC), scade il 20 Giugno 2013

VILLETTA UNIFAMILIARE A DUE PIANI FUORI TERRA CON AUTORIMESSA ED AREA ESTERNA ESCLUSIVA in fase di ultimazione - Fall. 75/2011 - San Cataldo di Borgoforte (MN), scade il 26 Giugno 2013

Lotto 1: Autocarro/furgone Mercedes – Benz Vito a gasolio, Km percorsi: N.D.(tagliati cavi batteria), immatricolato il 14/1/1999, cilindrata 2299, massa massima di carico 2.500 - Monopoli (Ba), scade il 27 Giugno 2013

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Wes Anderson, 'Il treno per il Darjeeling'

"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno"  Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).


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Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle “commissioni accessorie” - Ugo Malvagna

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Anatocismo e usura: un agevole software di elaborazione dei conteggi. Corsi nazionali - Palermo 21 Giugno 2013

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