|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
SERVIZI DI PAGAMENTO E/O DI INCASSO
La circostanza che l’operazione sia stata compiuta nonostante la presenza di un sistema di sicurezza di autenticazione a due fattori è un indice per sé sufficiente a indicare la mancanza di diligenza del cliente nella gestione degli strumenti atti a preservare la sicurezza delle operazioni da compiersi on line. Invero, l’adozione di adeguati dispositivi da parte dell’intermediario soddisfa l’onere di diligenza esigibile dal bonus argentarius e riversa pertanto sull’utente l’onere di somministrare la prova dell’asserita clonazione. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci e Ugo Malvagna) (riproduzione riservata) ABF Milano 19 aprile 2013
Nel caso in cui il cliente chieda alla banca di effettuare un bonifico depositando fatture riferite alla legge n. 296/2006, ma senza indicare nella causale che trattasi di bonifico idoneo a conseguire i benefici di cui alla legge medesima, la banca è responsabile in concorrenza (pari al 50%) della perdita subita dal cliente, allorchè non effettui il bonifico nelle forme idonee a ottenere le detrazioni previste dalla legge n. 296/2006. (Alessandro Botti) (riproduzione riservata) ABF Milano 31 ottobre 2012
Nell'ambito del servizio di home banking, il rispetto da parte del cliente delle norme di sicurezza sulla custodia delle credenziali per accedere al servizio è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la possibilità di intrusioni indebite da parte di terzi, intrusioni che possono essere causate da un insufficiente grado di protezione del servizio offerto dalla banca, a prescindere da comportamenti negligenti del cliente. In base a tale principio, la banca deve essere condannata alla rifusione delle somme sottratte al cliente in seguito ad una illecita intrusione nel servizio qualora la banca stessa non dimostri che il cliente abbia violato le norme di custodia delle credenziali di accesso e non offra dimostrazione di aver adottato adeguati accorgimenti tecnici volti a tutelare la sicurezza del correntista o particolari cautele doverose in presenza di un ordine di bonifico con caratteristiche insolite rispetto alla normale operatività del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Asti 03 settembre 2012
Posta la norma dell’art. 23 comma 2 d.lgs. n. 11/2010, non può dirsi corretto il comportamento della banca che provvede a rendere disponibile al beneficiario l’importo del bonifico solo in tarda serata (nella specie, tra le 21.30 e le 22.45), comunque dopo la «fine della giornata lavorativa» (:ordinario orario lavorativo) del giorno in cui in cui l’operazione è stata regolata. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Roma 14 ottobre 2011
In tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante bonifico bancario, qualora l’ordine di bonifico sia eseguito con il sistema di remote banking e nessun incarico di effettuazione del pagamento sia stato conferito dalla banca presso la quale il debitore è correntista alla banca del creditore, quest’ultima opera in qualità di intermediario o indicatario di pagamento ai sensi dell’art. 1188 cod. civ., in buona sostanza di soggetto delegato alla riscossione da parte del creditore, e perciò in rapporto soltanto con quest’ultimo. (tm) (riproduzione riservata) |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
Convegni e Formazione
La cancellazione delle società dal registro delle imprese: effetti e conseguenze
- Napoli 20 Giugno 2013
Anatocismo e usura: un agevole software di elaborazione dei conteggi. Corsi nazionali
- Palermo 21 Giugno 2013
Il concordato preventivo con continuità aziendale
- Siracusa 21 Giugno 2013 |
|