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Massimario di Diritto Bancario |
a cura di |
Aldo Angelo Dolmetta |
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CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
Nel gestire il servizio di home banking la banca deve rispettare una diligenza professionale parametrata dal criterio dell'accorto banchiere. Non possono pertanto ritenersi sufficienti ad assicurare le opportune misure di sicurezza la modalità della consegna, all'attivazione del servizio, di un codice più utente e una prima password di accesso che il cliente è tenuto a modificare al momento del primo accesso. Sul mercato esistono, infatti, numerosi dispositivi di più sicuro livello. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Nell'ambito del servizio di home banking, il rispetto da parte del cliente delle norme di sicurezza sulla custodia delle credenziali per accedere al servizio è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la possibilità di intrusioni indebite da parte di terzi, intrusioni che possono essere causate da un insufficiente grado di protezione del servizio offerto dalla banca, a prescindere da comportamenti negligenti del cliente. In base a tale principio, la banca deve essere condannata alla rifusione delle somme sottratte al cliente in seguito ad una illecita intrusione nel servizio qualora la banca stessa non dimostri che il cliente abbia violato le norme di custodia delle credenziali di accesso e non offra dimostrazione di aver adottato adeguati accorgimenti tecnici volti a tutelare la sicurezza del correntista o particolari cautele doverose in presenza di un ordine di bonifico con caratteristiche insolite rispetto alla normale operatività del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Asti 03 settembre 2012
Dalla norma dell’art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 11/2010 discende che, qualora il cliente contesti alla banca l’effettuazione di operazioni elettroniche di pagamento non autorizzate chiedendo il riaccredito delle somme addebitategli in conto, sulla banca viene a gravare l’onere di provare che l’operazione è stata correttamente autorizzata ovvero che il cliente si è reso inadempiente agli obblighi scaturenti dal contratto, mentre la circostanza dell’utilizzo non autorizzato dei codici di accesso non costituisce, per sé, prova di negligenza da parte del cliente. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Roma 14 ottobre 2011
La banca è tenuta a risarcire al cliente il danno subito a causa di bonifici a favore di soggetti residenti all'estero abusivamente eseguiti da terzi tramite il servizio di home banking. (Nel caso di specie, le operazioni contestate non erano state eseguite attraverso il computer dell'attore e la banca non aveva mai fornito al cliente il codice Bic-Swift, necessario per l'esecuzione dei bonifici in questione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Giudice di Pace Asti 28 aprile 2011
La messa a disposizione della clientela del servizio di home banking, attesa la totale automatizzazione delle procedure di pagamento, impone all’intermediario una diligenza particolarmente qualificata. Nella specie è mancato l’invio al cliente della nota di presa di carico del primo ordine di pagamento, nota che la banca avrebbe pur dovuto fornire sulla scorta di quanto previsto dalle stesse procedure in tema di pagamento di modelli F24. La condotta colposa della banca si sostanzia in ciò che l’assenza di detto riscontro in occasione del primo ordine ha ingenerato nel cliente il dubbio legittimo circa l’effettiva recezione da parte dell’istituto di credito, inducendolo a ripetere l’operazione, data l’incertezza circa il buon fine della prima. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Roma 11 febbraio 2011
Nel caso di conto corrente utilizzabile a mezzo home banking, la banca che tiene un comportamento negligente è responsabile dei danni e perdite arrecati al cliente dal compimento di operazioni che lo stesso non aveva autorizzato. In particolare, è dovere dell’intermediario predisporre adeguati sistemi di sicurezza e provvedere a un monitoraggio continuo delle operazioni, per riscontrare eventuali anomalie che possano essere indice di attività illecite. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Napoli 21 gennaio 2011
Nel caso di conto corrente utilizzabile a mezzo home banking, la banca che tiene un comportamento negligente è responsabile dei danni e perdite arrecati al cliente dal compimento di operazioni che lo stesso non aveva autorizzato. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata) ABF Roma 14 gennaio 2011
Ove per un conto corrente sia stata attivata la modalità di utilizzazione home banking, il caso di «furto d’identità elettronica tramite internet» può configurare una situazione di corresponsabilità della banca e del cliente. Offrendo servizi bancari mediante mezzi informatici l’intermediario ha «l’obbligo di proteggere mediante gli accorgimenti più idonei il suo sistema di trasmissione dati»; responsabile è altresì il cliente nei cui confronti si accerti la violazione dell’obbligo contrattuale di custodire i Pin con la massima cura e riservatezza. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Antonio Cacciato) (riproduzione riservata) ABF Milano 24 novembre 2010
Il cliente, che non ha accettato il «sistema di sicurezza Token», subisce le conseguenze dell’uso illegittimo fa parte di terzi. Tuttavia, se l’operazione disconosciuta è superiore all’importo massimo consentito, per la parte eccedete il limite risponde la banca. Nel caso in cui la clausola contrattuale preveda più e contraddittori importi massimi, la regola dell’art. 1370 impone di ritenere che, nella specie, prevalga quello per la minore somma. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata) ABF Milano 18 novembre 2010
Il cliente deve avere consapevolezza della possibilità che l’utilizzo di strumenti di pagamento online espongano al rischio di frodi e che sia suo onere utilizzare i più sofisticati strumenti tecnologici messigli a disposizione della banca. Pertanto, qualora il cliente scelga di non sfruttare i servizi aggiuntivi offerti dalla banca a presidio di una maggiore sicurezza, non può poi addossare alla banca le conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata) ABF Milano 10 novembre 2010 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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