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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO VI

Del matrimonio

CAPO III

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

SEZIONE VIII

Disposizioni penali

 

 

 

 Artt. 130 - 133   < indice >   Artt. 143 - 148

 


 

 

 

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Art. 134

Omissione di pubblicazione

 

I. Sono puniti con l'ammenda  da 41 euro a 206 euro gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

 

Art. 135

Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

 

I. È punito con l'ammenda  da 20 euro a 103 euro l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97.

 

Art. 136

Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile

 

I. L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda  da 51 euro a 309 euro.

 

Art. 137

Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

 

I. È punito con l'ammenda  da 30 euro a 206 euro l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

II. La stessa pena  si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

 

Art. 138

Altre infrazioni

 

I. È punito con l'ammenda  stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95 , 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

 

Art. 139

Cause di nullità note a uno dei coniugi

 

I. Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda  da 41 euro a 206 euro.

 

Art. 140

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

 

I. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda  da 20 euro a 82 euro.

 

Art. 141

Competenza

 

I. I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

 

Art. 142

Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni

 

I. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

 

 

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