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LIBRO PRIMO Delle persone e della famiglia TITOLO VI Del matrimonio CAPO VI Del regime patrimoniale della famiglia SEZIONE II Del fondo patrimoniale
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Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale
I. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. II. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. III. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. IV. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo
I. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. II. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. III. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del fondo
I. Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti
I. L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
I. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. II. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. III. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. IV. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Art. 172
Articolo abrogato
Art. 173
Articolo abrogato
Art. 174
Articolo abrogato
Art. 175
Articolo abrogato
Art. 176
Articolo abrogato
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