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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO VI

Del matrimonio

CAPO VI

Del regime patrimoniale della famiglia

SEZIONE II

Del fondo patrimoniale

 

 

 

Artt. 149 - 158   < indice >   Artt. 177 - 209

 


 

 

 

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Art. 167

Costituzione del fondo patrimoniale

 

I. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

II. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

III. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

IV. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

 

Art. 168

Impiego ed amministrazione del fondo

 

I. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

II. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

III. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

 

Art. 169

Alienazione dei beni del fondo

 

I. Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

 

Art. 170

Esecuzione sui beni e sui frutti

 

I. L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

 

Art. 171

Cessazione del fondo

 

I. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

II. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

III. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

IV. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

 

Art. 172

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 173

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 174

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 175

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 176

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

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