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LIBRO QUINTO Del lavoro TITOLO II Del lavoro nell'impresa CAPO II Dell'impresa agricola SEZIONE III Della colonia parziaria
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Artt. 2141 - 2163 < indice > Art. 2170 |
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Art. 2164 Nozione
I. Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. II. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi. Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate
Art. 2165 Durata
I. La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. II. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.
Art. 2166 Obblighi del concedente
I. Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Art. 2167 Obblighi del colono
I. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo [le direttive del concedente e] le necessità della coltivazione. II. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 2168 Morte di una delle parti
I. La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. II. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.
Art. 2169 Rinvio
I. Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.
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Artt. 2141 - 2163 < indice > Art. 2170 |
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