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LIBRO QUINTO Del lavoro TITOLO X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi CAPO II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi SEZIONE II Dei consorzi con attivitā esterna
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Artt. 2602 - 2611 < indice > Art. 2615ter |
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Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese
I. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivitā con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. II. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. III. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Art. 2613 Rappresentanza in giudizio
I. I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza č attribuita ad altre persone.
Art. 2614 Fondo consortile
I. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Art. 2615 Responsabilitā verso i terzi
I. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. II. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Art. 2615 Bis Situazione patrimoniale
I. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle societā per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. II. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621 n. 1 e 2626. III. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso č iscritto e il numero di iscrizione.
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Artt. 2602 - 2611 < indice > Art. 2615ter |
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