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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO VIII

Dell'adozione di persone maggiori di età

CAPO I

Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

 

 

 

 Artt. 280 - 290   < indice >   Artt. 311 - 314

 


 

 

 

Nuova pagina 1

Art. 291

Condizioni

 

I. L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

II. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

 

Art. 292

[Divieto di adozione per diversità di razza]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 293

Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio

 

I. I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

 

Art. 294

Pluralità di adottati o di adottanti

 

I. È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.

II. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

 

Art. 295

Adozione da parte del tutore

 

I. Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

 

Art. 296

Consenso per l'adozione

 

I. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

 

Art. 297

Assenso del coniuge o dei genitori

 

I. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

II. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

 

Art. 298

Decorrenza degli effetti della adozione

 

I. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

II. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

III. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

IV. Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

V. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

 

Art. 299

Cognome dell'adottato

 

I. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

II. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante .

III. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

IV. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

 

Art. 300

Diritti e doveri dell'adottato

 

I. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

II. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

 

Art. 301

[Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 302

[Inventario]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 303

[Cessazione della potestà dell'adottante]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 304

Diritti di successione

 

I. La adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

II. I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

 

Art. 305

Revoca dell'adozione

 

I. L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

 

Art. 306

Revoca per indegnità dell'adottato

 

I. La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

II. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

 

Art. 307

Revoca per indegnità dell'adottante

 

I. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.

 

Art. 308

[Revoca promossa dal pubblico ministero]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 309

Decorrenza degli effetti della revoca

 

I. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

II. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

 

Art. 310

[Cessazione degli effetti dell'adozione]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

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