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LIBRO SESTO Della tutela dei diritti TITOLO V Della prescrizione e della decadenza CAPO I Della prescrizione SEZIONE III Dell'interruzione della prescrizione
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Artt. 2941 - 2942 < indice > Art. 2946 |
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Art. 2943 Interruzione da parte del titolare
I. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. II. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. III. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. IV. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
I. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione
I. Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. II. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. III. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. IV. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
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Artt. 2941 - 2942 < indice > Art. 2946 |
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