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LIBRO SESTO

Della tutela dei diritti

TITOLO V

Della prescrizione e della decadenza

CAPO I

Della prescrizione

SEZIONE III

Dell'interruzione della prescrizione

 

 

 

Artt. 2941 - 2942   < indice >   Art. 2946

 


 

 

 

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Art. 2943

Interruzione da parte del titolare

 

I. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

II. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

III. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

IV. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

 

Art. 2944

Interruzione per effetto di riconoscimento

 

I. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

 

Art. 2945

Effetti e durata dell'interruzione

 

I. Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

II. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

III. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

IV. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.

 

 

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Artt. 2941 - 2942   < indice >   Art. 2946

 


     

 

 

 

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