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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO X

Della tutela e dell'emancipazione

CAPO I

Della tutela dei minori

SEZIONE V

Del rendimento del conto finale

 

 

 

 Artt. 383 - 384   < indice >   Artt. 390 - 399

 


 

 

 

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Art. 385

Conto finale

 

I. Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

 

Art. 386

Approvazione del conto

 

I. Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

II. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

III. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

 

Art. 387

Prescrizione delle azioni relative alla tutela

 

I. Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

II. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

 

Art. 388

Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

 

I. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela .

II. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

 

Art. 389

Registro delle tutele

 

I. Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

II. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

 

 

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 Artt. 383 - 384   < indice >   Artt. 390 - 399

 

 

 

 

 

 

 

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