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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO X

Della tutela e dell'emancipazione

CAPO II

Dell'emancipazione

 

 

 

 Artt. 385 - 389   < indice >   Artt. 400 - 403

 


 

 

 

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Art. 390

Emancipazione di diritto

 

I. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

 

Art. 391

[Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 392

Curatore dell'emancipato

 

I. Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

II. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

III. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.

 

Art. 393

Incapacità o rimozione del curatore

 

I. Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348 ultimo comma, 350 e 384.

 

Art. 394

Capacità dell'emancipato

 

I. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

II. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

III. Per gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

IV. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.

 

Art. 395

Rifiuto del consenso da parte del curatore

 

I. Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale.

 

Art. 396

Inosservanza delle precedenti norme

 

I. Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

II. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378.

 

Art. 397

Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

 

I. Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

II. L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

III. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

 

Art. 398

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 399

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

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