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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO XI

Dell'affiliazione e dell'affidamento

 

 

 

 Artt. 390 - 399   < indice >   Artt. 404 - 413

 


 

 

 

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Art. 400

Norme regolatrici dell'assistenza dei minori

 

I. L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

 

Art. 401

Limiti di applicazione delle norme

 

I. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.

II. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

 

Art. 402

Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

 

I. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

II. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà dei genitori, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

 

Art. 403

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

 

I. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

 

 

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