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Codice Civile

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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO VI

Del matrimonio

CAPO III

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

SEZIONE I

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

 

 

 

 Artt. 82 - 83   < indice >   Artt. 93 - 101

 


 

 

 

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Art. 84

Età

 

I. I minori di età non possono contrarre matrimonio.

II. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

III. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

IV. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

V. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

VI. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

 

Art. 85

Interdizione per infermità di mente

 

I. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

II. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

 

Art. 86

Libertà di stato

 

I. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

 

Art. 87

Parentela, affinità, adozione e affiliazione

 

I. Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

II. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

III. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

IV. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

V. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

VI. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

 

Art. 88

Delitto

 

I. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

II. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

 

Art. 89

Divieto temporaneo di nuove nozze

 

I. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

II. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

III. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

 

Art. 90

Assistenza del minore

 

I. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

 

Art. 91

[Diversità di razza e di nazionalità]

 

 

Articolo abrogato

 

 

 

Art. 92

[Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali]

 

 

Articolo divenuto inoperante

 

 

 

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 Artt. 82 - 83   < indice >   Artt. 93 - 101

 

 

 

 

 

 

 

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