Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI
1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo. (1)
2. I
creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad
indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata
ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e
dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le
successive comunicazioni sono effettuate dal commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore
o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata
indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata
consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al
curatore il commissario giudiziale. (2)
"Art. 22 (Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo)
I. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.
La comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione. "