Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
Contenuto del programma
1. Il programma deve indicare:
a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza (1).
2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile (2).