Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
Misure per la salvaguardia della continuità aziendale (1)
1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.