Codice Amministrazione Straordinaria TITOLO III
    
    
    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
    CAPO VII
    CESSAZIONE DELLA PROCEDURA 
    SEZIONE I
    CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO 
Conversione in corso di procedura
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.
2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.