Codice Amministrazione Straordinaria TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO II
RESPONSABILITÀ E AZIONI REVOCATORIE
Denuncia al tribunale
1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo.
2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il commissario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.