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Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo I
Disposizioni generali

Sezione I
Presupposti e obiettivi

Art. 18

Sostegno finanziario pubblico straordinario

1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso:

a) in una delle seguenti forme:

i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;

ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova emissione;

iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;

b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:

i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;

ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo futuro.

2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorita' nazionali.