Bail-in
    
    Titolo IV 
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI 
GESTIONE DELLE CRISI 
Capo I 
Disposizioni generali 
Sezione II 
Valutazione
1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 è preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attività e passività.
2. La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonchè i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.