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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione III
Bail-in

Art. 49

Passività escluse dal bail-in

1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle seguenti:

a) i depositi protetti;

b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a garanzia delle stesse, nonche' le passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;

c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei clienti, inclusa la disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e attivita' di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;

d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualita' di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;

e) passivita' con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;

f) passivita' con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonche' dei suoi gestori o partecipanti, purche' le passivita' derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;

g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti:

i) dipendenti, limitatamente alle passivita' riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e' applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;

ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;

iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita' in tempi ragionevoli;

b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per:

i) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali e delle principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operativita' e la fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;

c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passivita' dall'applicazione del bail-in.

3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a:

a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; le passivita' escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;

b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe;

c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione;

d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE;

e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario.

4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e' preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio.

5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su:

a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c);

b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.

6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che:

a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione.

Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita' totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II.

7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da:

a) i contributi ordinari;

b) i contributi straordinari che il fondo puo' riscuotere in tre anni;

c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'articolo 78, comma 1, lettera c).

8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che:

a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate per il rischio dell'ente; e b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro.

9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che:

a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita' chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso.

10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).