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Bail-in

Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione III
Bail-in

Art. 58

Rimozione degli ostacoli al bail-in

1. Le assemblee dei soggetti di cui all'articolo 2 delegano gli organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.

3. Resta ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera h).