ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1029

Servitù per vantaggio futuro

I. È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

II. È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.