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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE III
Delle obbligazioni in solido

Art. 1294

Solidarietà tra condebitori

I. I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.