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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE IV
Della vendita di eredità

Art. 1545

Obblighi del compratore

I. Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.