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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE III
Della comunione legale

Art. 194

Divisione dei beni della comunione

I. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

II. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.