Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXV
Della transazione
I. Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
II. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.