ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1999

Conversione dei titoli

I. I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

II. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'articolo 2022.