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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2000

Riunione e frazionamento dei titoli

I. I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

II. I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.