ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO III
Dei titoli all'ordine

Art. 2013

Girata per incasso o per procura

I. Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.

II. L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

III. L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.