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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 300

Diritti e doveri dell'adottato

I. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

II. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.