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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 482

Impugnazione per violenza o dolo

I. L'accettazione della eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

II. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.