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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IV
Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
CAPO I
Dell'assenza

Art. 49

Dichiarazione di assenza

I. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.