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Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE IX
Delle acque

Art. 913

Scolo delle acque

I. Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

II. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, nĂ© il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

III. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.