Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.