Codice della Crisi e dell'Insolvenza TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
Relazione illustrativa
L’articolo in commento disciplina il concorso dei vecchi e nuovi creditori nell’ipotesi di riapertura della procedura di liquidazione, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l’art. 122 l. fall.
Il testo integrale della Relazione illustrativa