Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile (1).