Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IX
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.