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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 35

Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario (1).

2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.