Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.