Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
I. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione. (CCII)
II. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
(CCII)