Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti (1)
I. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
II. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto. (1)