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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO III - Del concordato preventivo
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo Degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 184

Effetti del concordato per i creditori

I. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

II. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

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(1) L'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» con le parole «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).