Legge Fallimentare e Massimario
    
    TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
Art. 29
Accettazione del curatore
 
	
I. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (1) (2)
 (CCII)
II. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore. 
 (CCII)
 
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(1) Comma così modificato dall’art. 26 del  La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comunicazione telematica al Registro Imprese dei dati necessari per la domanda di insinuazione al passivo. Il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, all'art. 29, comma 6, dispone che: "In caso di  fallimento,  il  curatore,  entro  i  quindici  giorni successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  deldecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le sanzioni applicabili." La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n.  114.