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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito

Art. 43

Rapporti processuali

I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

III. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.

IV. Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. (1)

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(1)Comma aggiunto dall'art. 7 lett. 0b) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.