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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 78

Conto corrente, mandato, commissione (1)

I. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

II. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

III. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 64 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.