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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 9

Competenza (1)

I. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.

II. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. (1)

III. L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero. (1)

IV. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea. (2)

V. Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7. (2)

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(1) Comma sostituito dall’art. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica e' entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(2) Comma inserito dall’art. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.