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Codice della Negoziazione Assistita

D.L. 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU' AVVOCATI

Art. 4

Non accettazione dell’invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.